
Agevolazioni fiscali: una guida in 10 punti
Le spese sanitarie sostenute dagli anziani o dai loro famigliari e parenti sono soggette, con variazioni che dipendono da parametri che vedremo tra poco, a deducibilità o detraibilità fiscale. Si tratta di spese che si distinguono in tre tipi:
- mediche, paramediche e specialistiche
- spese di assistenza specifica
- spese per gli addetti personali all’assistenza
Di seguito vediamo, in dieci semplici punti, quelli che sono i parametri e le definizioni più importanti, le quote di detraibilità e deducibilità secondo i casi e altri aspetti interessanti.
1 Qual è la differenza tra deducibilità e detraibilità e a quali voci si applicano?
1.1 Deducibili: per deducibili si intendono gli importi o oneri fiscali che vengono “scontati” (portati in diminuzione) dal reddito, cioè che riducono la base imponibile su cui poi vengono calcolate le imposte.
- Quali spese sono deducibili?
Le spese sanitarie generiche, paramediche e specialistiche, e di quelle di assistenza specifica, sostenute a favore di anziani e disabili, oltre a casi di menomazioni gravi e permanenti, sono interamente deducibili, anche se il familiare non è fiscalmente a carico.
- Quale certificazione è necessaria per dedurre le spese mediche e di assistenza?
L’Agenzia ha chiarito che la certificazione di disabilità rilasciata ai sensi della legge 104/92 (art. 4) è sufficiente a dimostrare che si ha il requisito per fruire della deduzione.
1.2 Detraibili: per detraibili si intendono gli importi o gli oneri fiscali che intervengono direttamente sull’imposta riducendola, con un vantaggio che è in pratica uguale per tutti e indipendente dal reddito dichiarato.
- Quali oneri sono detraibili?
Un caso frequente: nelle spese per gli addetti all’assistenza (es. Badanti) gli oneri sono detraibili.
2 Quali soggetti possono essere definiti invalidi o portatori di handicap-disabili secondo la normativa?
Definizione di portatori di handicap-disabili: coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva. Questa deve essere causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o d’integrazione lavorativa e arrecare una condizione di svantaggio sociale o di emarginazione. Il riconoscimento della condizione può provenire sia dalla commissione medica dell’ASL sia da altre commissioni mediche, purché la persona presenti le condizioni di minorazione descritte poco prima.
Ai fini della deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sono considerati “disabili” sia le persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica prevista dalla legge 104, sia coloro che sono ritenuti “invalidi” da altre Commissioni.
Definizione di non autosufficienza: soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. È considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Non sono necessarie tutte queste condizioni, basta la ricorrenza di una. Se non c’è un’invalidità o disabilità certificata, ma sono ricoverate presso strutture protette, le persone rientrano nell’ambito della non autosufficienza, che comunque può essere certificata, a richiesta, dalla struttura medesima.
Definizione fiscale di “anziano non autosufficiente”: l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione del 23/09/2016 n. 79/E, introduce per la prima volta la definizione di “anziano non autosufficiente“ dal punto di vista fiscale. È considerato “anziano non autosufficiente” l’ultrasessantacinquenne, non più valutabile sul piano dell’attività lavorativa, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età e che abbia necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o di deambulare autonomamente.
3 A quali luoghi di cura ci riferiamo in particolare?
Per riferimenti a deducibilità e detraibilità rimane ferma la distinzione tra tipi di spese fatta sopra. Quanto ai luoghi di cura, si parla di strutture pubbliche residenziali, quindi case protette, RSA, case residenza anziani, o semiresidenziali come i centri diurni. Ma anche le strutture private o i domicili.
4 Qual è la corretta definizione di spese di assistenza specifica?
Sono considerate spese di assistenza specifica – è la seconda tipologia tra quelle dello schema visto sopra – le prestazioni del personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico-assistenziale dedicato all’assistenza diretta della persona, del personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, del personale con qualifica di educatore professionale o del personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Non vi rientrano quindi i costi relativi all’assunzione di una badante, che sono considerati spese per gli addetti personali all’assistenza.
5 Come vengono trasmessi i dati al sistema TS?
I soggetti erogatori di prestazioni sanitarie (farmacie, strutture sanitarie, medici) devono inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati entro il 9 febbraio dell’anno successivo a quello del sostenimento della spesa, per consentire la predisposizione del 730 precompilato. Per quanto riguarda invece le spese di assistenza verso anziani e disabili non sono state inserite all’interno di quest’obbligo. In alcune regioni l’invio telematico di dati TS rientra tra gli obblighi dei soggetti gestori pubblici.
6 Quali sono le quote e i limiti di deducibilità?
Abbiamo visto quali tipologie di spesa sono deducibili. Ora, per quanto riguarda la retta di ricovero e di degenza, questa è formata da due voci distinte che sono la quota sanitaria e la quota alberghiera. Al soggetto gestore il compito di distinguerle, anche se, per l’anno di imposta 2015, i valori delle rette di assistenza e degenza inclusi nei flussi del 730 precompilato, hanno riguardato la totalità dell’importo in questione, senza alcuna distinzione tra quota 2 sanitaria e quota sociale alberghiera. L’obbligo di distinzione in questo caso è ricaduto sul contribuente.
La spesa certificata può essere portata in deduzione non solo dal contribuente che l’ha sostenuta per sé, ma anche dai familiari. Non sono deducibili però le spese relative al vitto e all’alloggio. Per quanto riguarda la certificazione, questa viene rilasciata annualmente dai gestori delle strutture e riporta la quota di spesa per l’assistenza. Se come intestatario della fattura risulta dalla certificazione il solo paziente, il familiare che ha sostenuto il costo, in parte o del tutto, dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui versato. In sede di controllo, rimane l’obbligo di produrre tutta la documentazione che prova il sostenimento della spesa.
7 Quali sono le quote e i limiti di detraibilità?
Gli oneri detraibili includono diverse tipologie di spesa sanitaria, e consentono una riduzione dell’imposta pari al 19% del loro ammontare. In generale i costi per le cure mediche e l’assistenza sanitaria (analisi, ausili, prestazioni chirurgiche o visite specialistiche, medicinali non rimborsabili, apparecchiature mediche) sono detratti secondo la percentuale indicata per somme eccedenti la franchigia dei 129,11 euro. La franchigia non viene applicata per i portatori di handicap e gli invalidi in caso di spese che riguardano i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento.
Se il disabile è fiscalmente a carico, il familiare in questione ha diritto alla detrazione del 19% sull’intero importo delle spese. Se invece il disabile non è fiscalmente a carico, il contribuente, in caso di spese sanitarie relative a patologie esenti da ticket, può considerare come onere detraibile dall’Irpef quella parte di spesa che non trova capienza nell’imposta dovuta dal famigliare. In questo caso, l’ammontare massimo delle spese sulle quali il famigliare può fruire della detrazione del 19% (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro), è pari a 6.197,48 euro.
8 Chi sono i beneficiari?
In caso di handicap o riconosciuta invalidità, la spesa può essere portata in deduzione o detrazione non solo dall’assistito ma anche dai famigliari e dalle persone indicate nell’art. 433 del codice civile come civilmente obbligate (coniuge, figli naturali, legittimi, adottivi o, in mancanza, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche se l’assistito non risulta fiscalmente a carico, a condizione che dichiarino di aver effettivamente sostenuto tutto o parte del costo della retta nell’interesse dell’assistito.
9 Quali sono le sanzioni per errato/ritardato invio dei dati al sistema TS?
Un emendamento alla Legge di Stabilità 2016 ha previsto che non si applichino sanzioni in caso di ritardo o errata trasmissione dei dati riguardanti l’anno 2015. Le sanzioni sono commisurate se l’errore o il ritardo determinano una fruizione di detrazioni o deduzioni non dovuta nella dichiarazione dei redditi. Le sanzioni pecuniarie inizieranno a partire dal 2017, al termine dell’anno di sperimentazione.
10 Quali sono i riferimenti normativi più importanti?
D. Lgs. n. 175/2014 e DM 31.7.2015, art. 3, comma 3, riguarda i soggetti che erogano prestazioni sanitarie e la trasmissione al sistema TS dei flussi di dati.
Art. 433, cod. civ., riguarda le persone tenute all’obbligo di prestare gli alimenti.
DPR 917/1986 (Testo Unico Imposte Redditi) sulle agevolazioni fiscali. Consultare anche le circolari 24/E-2004 e 39/E-2010 dell’Agenzia delle Entrate.
Legge 104/1992 sulla definizione di handicap e disabilità. Circolare 2/E-2005 dell’Agenzia delle Entrate sulla definizione di non autosufficienza. Risoluzione 79/E sulla deducibilità delle spese mediche e di assistenza del 23/09/2016. Legge 21 novembre 1988, n. 508 su “Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti”.
Fonte e professionista:
Marco Petrillo – dottore commercialista revisore legale dei conti – consigliere nazionale e Vice Presidente Regionale Lombardia di UNEBA
Cover @Lara Zacchi per VillageCare